PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 97 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituita dalla seguente:

          «e) esercita le funzioni di direttore generale in tutti i casi in cui il sindaco o il presidente della provincia non provvedono alla nomina del direttore generale medesimo al di fuori della dotazione organica».

Art. 2.

      1. Il comma 4 dell'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato al di fuori della dotazione organica, le relative funzioni sono conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario».